Visto per ricongiungimento familiare per l’ingresso in Italia


Il visto per ricongiungimento familiare consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani – o di un Paese dell’Unione europea, ovvero di Paese aderente all’accordo sullo spazio economico europeo – o con stranieri, di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto dall’articolo 28 Testo Unico n. 286/1998.

In particolare:
1. il visto puo essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea ovvero di Paese aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1656/1965, come modificato dai Decreti Legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall’articolo 29 del Testo Unico. Il visto per ricongiungimento familiare sara rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo emanato in tal senso dall’Autorita giudiziaria italiana competente;
2. il visto e altresi rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare cittadino di Paese diversi da quelli sopra indicati, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiare o per attesa cittadinanza. Vale la pena di precisare che il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’invio della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il visto in discorso può essere rilasciato alle categorie di familiare di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 29 del D.Lgs n. 286/1998, ossia:
1. al coniuge non legalmente separato e di eta non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
2. ai figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparato ai figli;
3. ai figli maggiorenni a carico, che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidita totale (100%);
4. ai genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante, oppure ai genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, sempre che non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante;
5. agli ascendenti diretti di primo grado di un minore non accompagnato che sia titolare dello status di rifugiato.
Inoltre, l’ingresso per ricongiungimento e consentito al genitore straniero residente all’estero del minore regolarmente soggiornante in Italia, qualora l’altro genitore regolarmente soggiornante in Italia, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità , dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita di alloggio e di reddito previsti dalla precedura per il ricongiungimento.
Il richiedente - ai sensi dell’articolo 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del Testo Unico e dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 / deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
1. un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale (nel 2011 pari a euro 5.424,90 annui) aumento della meta dell’improto dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Tuttavia, sono previste delle eccezioni a tale norma. Se il richiedente vuole ricongiungere due o piu minori di 14 anni deve dimostrare di essere in possesso di un reddito annuo (per il 2011) non inferiore a 10.849,80 euro; invece per la ricongiungiunzione di due o piu minori di 14 anni e di familiare deve avere un reddito annuo (per il 2011) non inferiore a 13.562,25 euro. Analogamente il richiedente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, se vuole ricongiungere due o piu familiari deve provare di essere in possesso di un reddito annuo no inferiore a 13.562,25 euro.
a. Va ricordato che, al fine di attestare la disponibilita del reddito si tiene conto anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato). Mentre per i soggetti titolari dello staus di rifugiato non devono comprovare la sussidtenza di tale presupposto;
2. la disponibilita di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri igienico sanitari (come previsto dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanita e dalla Legge n.94 del 15 luglio 2009). Tale attestato viene rilasciato dai competenti uffici comunali. Qualora il richiedente ricongiunga un figlio minore di 14 anii, l’idoneita abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’allogio nel quale il minore effettivamente dimorerà (redatto nell’apposito modulo ministeriale modello S1) . Inoltre la normativa prevede la facolta da parte del richiedente di indicate un’abitazione diversa da quella in cui risiede. Il requisito di intende soddisfatto sia nel caso in cui si accerti l’intenzione dell’interessato di trasferirsi in quell’alloggio al momento dell’arrivo del ricongiunto sia nel caso in cui egli intenda assicurare al familiare un’abitazione deversa dalla propria. Sono dispensati dal dimostrare tale requisito i titolari di un permesso di soggiorno per asilo politico;
3. certificato di stato famiglia nel solo caso di ricongiunzione in favore del coniuge, al fine di certificare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;
4. nel caso di ricongiungimento del genitore, l’interessato deve produrre il certificato di matrimonio del genitore, allo scopo di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimonale dello stesso.
La dimostrazione del rapporto di parentela, la certificazione comprovante la condizione di familiare a carico prevista dall’articolo 29, comma 1, letter c) e d) del Testo Unico, nonche l’invalidita del figlio maggiorenne a carico(art. 29, comma 1, lettera b-bis) o l’invalidita degli altri figli tale da impedire di provvedere al mantenimento dei genitori(art. 29, comma 1, lettera c)) e la documentazione sulla condizione economica o i gravi motivi di salute previsti dall’articolo 29, comma 1, lettera c) e b-bis) del T.U., rilasciata a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della Rappresentanza diplomatica o consolare; la documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all’articolo 29, comma 1, letter b bis) e c) del T.U., prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall’Autorità consolare alle luce dei parametri locali devono essere idoneamente documentate alle Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del visto, la quale provvederà, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione in esame, salvo che gli accordi internazionali vigenti con l’Italia prevedano diversamente. Sarà dunque il Consolato italiano del Paese di residenza del congiunto ad effettuare i dovuti accertamenti riguardanti l’autenticita della documentazione attestante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta o stato di salute. Nel caso di esito positivo l’Ambasciata rilascera, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il visto per il ricongiungimento nei confronti del familiare per il quale e stato richiesto il nulla osta.
Peraltro va precisato che la norma stabilisce che per i soggetti di cui all’articolo 29, comma 1 del T.U., la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo compertente per il luogo di dimora del richiedente. Vale la pena sottolineare che a stabilire la competanza e il luogo di dimora e non di domicilio o residenza. A prevalere, cioe, e la situazione di fatto dello straniero, cioe lo stare in quel dato luogo, piuttosto che la situazione di diritto della sua residenza o domicilio.
Quindi, la procedura per il ricongiungimento di articola in due fasi:
1) in capo allo Sportello Unico per l’immigrazione, concernente la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta (titolo di soggiorno, reddito e alloggio);
2) la seconda in capo alla Rappresentanza consolare, strettamente collegata alla prima, riguardante l’accertamento dei presupposti soggettivi per il rilascio del visto all’ingresso (rapporti di parentela, coniugio, minore eta, condizione economica, stato di famiglia, invalidità permanente dei figli maggiorenni o stato di salute).
Alla luce di quanto detto sopra è evidente che l’Ambasciata italiana del Paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia solo se Sportello Unico per l’immigrazione del Governo Italiano ha emesso il nulla osta. Il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto dunque allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo di dimora, compilando gli apposti moduli telematici direttamente il sito internet del Ministero dell’Interno.
La domanda dovrà essere corredata da:
1) copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all’articolo 28 comma 1 del Testo Unico (è stato abolito l’inciso “o idones documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un Stato membro dell’Unione Europea”);
2) documentazione attestante la disponibilita del reddito di cui all’articolo 29, comma 3, letter b) del testo Unico, ossio di un reddito non inferiore dell’assegno sociale annuo aumentato della meta per ogni familiare si vuole ricongiungere;
3) documentazione attestante la disponibilita di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a) del Testo Unico. A tal fine, l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti abitativi nonchè igienico sanitari ;
4) certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune in cui risiede l’interessato, nel casso di ricongiungimento del coniuge;
5) marca da bollo di euro 14,62. Gli estremi della marca dovranno essere inseriti all’interno dei capmi riservati nei moduli informatici.
Una volta trasmessa la domanda tramite la procedura telematica, il sistema invia un avviso di avvenuta ricezione dell’istanza con data ed ora di accetazione. Successivamente l’interessato verra convocato, tramite comunicazione scritta, per la consegna in duplice copia della presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Lo Sportello Unico per l’immigrazione, entro 180 giorni dalla acquisizione della documentazione completa, dopo aver avuto dalla Questura competente per territorio il parere sull’insussistenza di motivi ostavivi all’ingresso del familiare per il quale si chiede la ricongiunzione, nonche verifica la presenza dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso, contro il quale è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario del luogo di residenza. Il consolato dopo di dovuti accertamenti, in caso di esito positivo, rilascerà il visto per il ricongiungimento familiare.



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