Visto per cure mediche per stranieri in Italia


Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per ‘ottenimento del visto sono previsti dall’articolo 36, comma 1 del Testo Unico e dall’articolo 44, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999.
Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall’articolo 36, comma 1 del Presidente della Repubblica n. 394/199, nell’ambito ei Programmi umanitari di cui all’articolo 36, comma 2 del testo Unico.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all’eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del testo Unico.
È obbligatorio l’accompagnatore qualora la persona che deve essere curata sia un minorenne.
I documenti necessari per ottenere tale autorizzazione sono:
1. la dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, che può essere sia pubblica sia privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Sevizio Sanitario Nazionale), la quale indichi il tipo di cura, la data di inizio, la durata e il costo presumibile dell’eventuale degenza prevista;
2. l’attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, la specifica delibera regionale oppure la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito di programmi umanitari;
3. la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per coprire sia le spese sanitarie che il vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, nonché quelle per il rimpatrio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore;
4. la certificazione medica attestante la patologia del richiedente, nel rispetto delle norme sulla privacy;
5. per i minori, l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
La certificazione rilasciata all’estero dovrà essere debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’ambasciata italiana del Paese d’origine o, se lo stato in oggetto ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1961, dovrà essere postillata presso il Paese di appartenenza.
Inoltre, gli eventuali accompagnatori dovranno disporre di un’assicurazione sanitaria, avente una copertura minima € 30.000, che copra le spese necessarie per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio e una fideiussione assicurativa o bancaria per la garanzia dei mezzi di sostentamento (ricordarsi di stipulare una fideiussione e assicurazione medica utile al visto per cittadini stranieri ).
Vale la pena di sottolineare che, secondo la Sentenza n. 4401/2008 del TAR del Lazio, l’Ambasciata (o il Consolato) non può rifiutare il visto per cure mediche in ragione del parere negativo del proprio medico, se questi si è limitato a leggere i documenti depositati dagli istanti senza visitare il paziente.



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