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Cittadini Comunitari, ingresso e soggiorno dei lavoratori comunitari

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Dal 1° gennaio 2007 l'Unione Europea si compone di 27 stati membri ai 25 stati già membri dell’unione europea (Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro), si sono, infatti, aggiunti la Romania e la Bulgaria.

Tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono, quindi, cessati gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, salvo appunto quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica (circolare congiunta del ministero della solidarietà sociale e del ministero dell’interno n. 2 del 28 dicembre 2006).
 
Soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
Il cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia per periodi di durata superiore a tre mesi quando:
svolge un’attività lavorativa subordinata o autonomo nel territorio dello Stato; 
dispone, per se e per i suoi familiari, di risorse economiche che gli consentano di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale;
è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse sufficienti (da attestare mediante dichiarazione o altra documentazione idonea) e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare per periodi superiore a tre mesi.
 
Soggiorno fino a 3 mesi
Soggiorno per un periodo fino a tre mesi
Tutti cittadini dell’Unione Europea (compresi quelli provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria) possono entrare e soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna formalità. Per tali soggetti non è necessario alcun visto di ingresso, ma è sufficiente che dispongano di un documento di identificazione valido almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato.
Il diritto alla libera circolazione è riconosciuto anche al familiare extracomunitario del cittadino dell’Unione che accompagni o raggiunga lo stesso in Italia, purché in possesso di un passaporto valido e, nei casi in cui è richiesto, di un visto di ingresso (in tal caso il visto è rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste). Il visto non è necessario qualora il familiare straniero sia già in possesso di una carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. Per periodi di soggiorno inferiori a tre mesi nessun altra formalità è richiesta al familiare extracomunitario del cittadino dell’Unione.


 Il lavoratore comunitario deve rispettare regole diverse a seconda dei tempi di soggiorno, fino a tre mesi od oltre.

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