Visto di reingresso in Italia


Nella precedente legislazione era rilasciato dal Questore a coloro che, entrati con regolare visto e muniti di valido permesso di soggiorno, in costanza del soggiorno stesso decidevano di lasciare temporaneamente il territorio nazionale per farvi successivamente ritorno. Poteva essere concesso per uno o piu viaggi e, qualora lo straniero portasse a seguito figli miniori, i nominativi di questi dovevano essere annotati. Altrimenti, all’atto del reingresso, l’accesso dei minori veniva interdetto.

La nuova legge sembra avere abolito il visto di reingresso, precedentemente disciplinato in via amministrativa. Infatti, il comma 2 dell’articolo 4 del T.U. recita “(...) per lo straniero in possesso di soggiorno e sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera”. In applicazione della convenzione di Schengen, però tutta una serie di provvedimenti precedenti rispetto alla nuova legge hanno già abolito tale autorizzazione. Cosi, da una prima lettura della norma si trae la regola secondo la quale il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno può uscire ed entrare nel territorio nazionale senza ulteriori formalità, esclusa ovviamente quella di esibire passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità .
In relazione all’obbligo della preventiva comunicazione alla Polizia di frontiera per lo straniero che rientra, e stato osservato che si tratta oltre che di adempimento non previsto nella Convenzione di Schengen, di una pratica di assai difficile attuazione.
Il visto di reingresso, quindi, oggi è utilizzato per l’entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, dagli stranieri titolari di carta (oggi: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) o permesso di soggiorno che si tovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendanno rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’articolo 8 Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Per reingresso, innanzitutto si intende il caso in cui lo straniero regolarmente soggiornante decida di uscire e rientrare in Italia, sia l’eventualità in cui la persona, regolarmente soggiornante al momento della partenza dall’area Schengen, non possa rientrare nel territorio dello Stato perche sprovvisto  dei necessari documenti.
Se il permesso di soggiorno e scaduto mentre lo straniero si trovava fuori dall’area Schengen (ma non da piu di 60 giorni) e lo stesso ne ha richiesto il rinnovo nei termini previsti dalla normativa, per rientrare in Italia e necessario richiedere un visto di reingresso al Consolato o all’Ambasciata italiana nello Stato in cui ci si trova.
Il termine dei 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che è uscito dal territorio italiano per adempiere gli obblighi militari; ed è estendibile fino a 6 mesi in caso di accertati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per legge per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per ottenere il visto di reingresso in caso di scadenza all’estero del permesso di soggiorno di cui si e già chiesto il rinnovo, occorre esibire il documento di soggiorno scaduto oltre al documento di viaggio.
Per ottenere il visto di reingresso in caso di smarrimento o furto del permesso di soggiorno in corso di validita, dovrà esser presentata alle Autorita diplomatiche anche l’apposita denuncia di smarrimento o furto e si dovrà attendere la verifica dell’esistenza e della validita del documento concernente l’autorizzazione al soggiorno in Italia.
La richiesta di visto si presenta presso le Autorita diplomatico-consolari italiane del Paese estero.



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