Visto per lavoro subordinato in Italia


Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attivita lavorativa a carattere subordinato.

E’ rilasciato dalle Autorità diplomatico-consolari subordinatamente al prossesso del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Sportello Unico per l’immigrazione con competenza territoriale nella circoscrizione in cui lo straniero intende essere impiegato.
Infatti, ai sensi della’articolo 22, commi 5 e 6 del T.U., lo Sportello Unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta inoltrata secondo le formalita di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi, rilascia, sentito il Questore, il nulaa osta nel rispetto dei limiti numerici determinati dai decreti sui flusii migratori, ed a richiesta del datore di lavoro trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli Uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Sotto l’egida della precedente legislazione, introdotta con la c.d. Legge Martelli, l’Ufficio Provinciale del Lavoro rilaciava, previo nulla osta del Questore, l’autorizzazione al lavoro. Siccome si trattava di atto discrezionale, non sono mancate direttive, inviate dal Ministero del Lavoro agli Uffici provinciali, volte e restringere il numero di autorizzazioni. Una direttiva del 1992 ha praticamente bloccato il rilascio di nuove autorizzazioni, prescrivendo che l’autorizzazione al lavoro dovesse essere concessa solo a cittadini extracomunitari aventi qualifiche professionali piu rare o in possesso di specializzazioni, privilegiando coloro i quali potevano dimostrare il possesso di una qualifica professionale per cui fosse consentita la chiamata diretta di rifugiati in Italia, coniugati con italiani, o naturalizzati.
Sono anche stati privilegiati, mediante specifiche direttive, i cittadini Servizi e quelli della Repubblica di San Marino.
E’ stato consentito il rilascio di autorizzazione anche:
1. agli insegnanti in scuole straniere con sede in Italia e scuole italiane private;
2. ad extracomunitari che dovevano svolgere compiti di alta qualificazione o funzioni dirigenziali;
3. a lavoratori di imprese ed enti con sede all’estero e filiali in Italia;
4. a lavoratori assunti da enti pubblici italiani;
5. a capi scalo presso le compagnie aeree estere operanti in Italia o personale delle agenzie maritime.
Tornando alla disciplina attuale, secondo l’articolo 22, comma 6 del T.U., gli Uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli articolo 22, 24 e 27del Testo Unico e dagli articolo 29, 30, 31, 38 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del Regolamento stesso per l’esercizio di attivita professionali che verranno ampiamente spiegati nel prossimo capitolo.
Le procedura prevede che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante debba inoltrare in via telematica l’istanza, redatta sull’apposito modello predisposto sul sito del Ministero dell’Interno, volta ad ottenere l’autorizzazione al lavoro (nulla osta), allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di provincia dove ha la sede l’azienda o e domicilliato il datore di lavoro, dopo l’uscita del Decreto Flussi e secondo le modalita stabilite dalla successiva circolare esplicativa.
Va precisato che vi sono due tipi di Decreto Flussi:
1. quello stagionale (per le sole categorie di turismo e agricoltura) che permette un ingresso a tempo indeterminato senza la possibilita di rinnovare il titolo di soggiorno alla scadenza;
2. quello per lavoro subordinato di altro tipo (domestico, industria, commercio, eccetera), che invece da diritto ad un permesso di durata almeno annuale, rinnovabile se sussistono ancora i presupposti di lavoro subordinato o altri elementi che permettono al richiedente di rimanere in Italia.
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”.
I visti di ingresso per motivi di lavoro sono pertanto rilasciati entro i limiti di questo contigente numerico dopo il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del territorio dove il lavoratore sara domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.
Quindi, il datore di lavoro, italiano o straniero regolamente soggiornante, che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inoltrare, mediante la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), una richiesta nominativa di assunzione redatta sull’apposito modello predisposto dal sistema telematico. La trasmissione della domanda deve avvenire nei tempi previsti dal decreto e dalla successiva circolare esplicativa, ossia a partire dalla dara e dall’ora indicati sul decreto ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Il datore di lavoro deve certificare di essere di un reddito minimo al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Nei caso di assunzione di lavoratore domestico, il reddito minimo del datore di lavoro puo derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi.  Viceversa, se la richiesta concerne l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occore indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficierà dell’assistenza. Nel caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap attestabili, non e previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro deve specificare l’essistenza di un’idonea sistemazione alloggiativa da destinare al lavoratore straniero. Altresi, compilera una proposta di contratto di soggiorno contenente, tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontamento.
Altresi, nella richiesta telematica dovranno essere inseriti gli estermi della marca da bollo da 14,62 euro (il numero di serie e la data di rilascio) che il datore di lavoro dovra poi consegnare in originale allo Sportello Unico.
Tutta la documentazione attestante i requisiti inseriti nella procedura informatica dovra poi essere consegnata allo Sportello Unico al momento della convocazione e della stipula del contratto di soggiorno (nell’ipotesi in cui la richiesta nominativa sia entrata in quota).
Va ricordato che le quote disponibili sono molto inferiori rispetto le richieste di assunzione trasmesse dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per quesra ragione e opportuno inviare la domanda nei minuti o meglio nei secondi immediatamente successivi all’ora d’inizio indicata nel Decreto Legge.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge; la Direzione Provinciale del Lavoro, la quale verifica la legittimita delle condizioni contrattuali contenute nella domanda, e la Questura competente per territorio che accerta eventuali irregolarita del soggiorno del lavoratore residente all’estero (espulsioni o segnalazioni all’interno del Sistema Informatico Schengen) o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro una documentazione integrativa qualora ritenga non chiara o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.
Al termine dell’istruttoria (che in base al Testo Unico dovrebbe concludersi entro 40 giorni, ma nella prassi i tempi di attessa sono molto piu lunghi, anche oltre un anno) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed informa la Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore.
Dopodichè il datore di lavoro – previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge da parte dello Sportello Unico, della Direzione provinciale del lavoro e della Questura competenti per territorio – viene convocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione della proposta del contratto di soggiorno e il ritiro del nulla osta al lavoro subordinato. Conseguentemente il datore di lavoro lo trasmettera al lavoratore residente all’estero, mentre lo Sportello Unico a sua volta lo trasmetterà telematicamente alla Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore, il quale vi si rechera a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Vale la pena di precisare che il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi all Prefettura che lo ha messo.
Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione e irregolarmente presente sul territorio italiano (non e previsto dalla legge, ma accade frequentemente, per cui la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione), egli dovra rientrare nel suo Paese di provenienza a ritirare il visto di ingresso di lavoro.
Nell’articolo 27, comma 1, lettera i) del Testo Unico è prevista la possibilita che vengano impiegati in Italia gruppi di lavoratori dipendenti di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro, da richiedersi a cura dell’appaltante, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il strettamente necessario alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative nel settore interessato.
L’impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche il versamento dei contributi prevedenzia ed assistenziali.
Per gli stranieri dipendenti da societa estere, destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all’articolo 17 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.
Per i maritimi stranieri destinati all’imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla Legge 27 febbraio 1998 n. 30, il visto e rilasciato dietro richiesta dell’armatore o suo agente delegato, corredata dall’iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d’armamento. La validita del visto sara corrispondente alla durata prevista dell’imbarca, che risultera dal contratto di arruolamento, se gia perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potra essere attivata in anticipo, anche via telefax,ed il visto potra essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.
Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiano e previsto il rilascio di visto di transito.



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