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Dichiarazione di presenza per cittadini stranieri

(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell'Interno 26 luglio 2007)
Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Quelli che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resone resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.
La copia del modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all'interessato, in modo che possa attestare l'adempimento dell'obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.

L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'espulsione dello straniero che:
• ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
• pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.
Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso


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